Decreto 17 gennaio 1997, n. 70 del ministro della Sanità
1. È individuata la figura professionale dell'infermiere pediatrico con il seguente profilo: l'infermiere pediatrico è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, è responsabile dell'assistenza infermieristica pediatrica.
2. L'assistenza infermieristica pediatrica, preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili in età evolutiva e l'educazione sanitaria.
3. L'infermiere pediatrico:
a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute fisica e psichica del neonato, del bambino, dell'adolescente, della famiglia;
b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica pediatrica e formula i relativi obiettivi;
c) pianifica, conduce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico pediatrico;
d) partecipa:
e) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;
f) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli operatori sanitari e sociali;
g) si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto per l'espletamento delle funzioni.
4. L'infermiere pediatrico contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale.
5. L'infermiere pediatrico svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale.
1. Il diploma universitario di infermiere pediatrico, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (2), e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione, previa iscrizione al relativo albo professionale.