Certificato di iscrizione all'Albo


Si comunica a tutti gli iscritti che a seguito della entrata in vigore della normativa in materia di decertificazione di cui all’art.15, comma 1, della Legge 183/2011 i certificati di iscrizione all’Ordine NON POSSONO ESSERE UTILIZZATI NEI RAPPORTI CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E I GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI, ma possono essere prodotti solo ai soggetti privati. 

Le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono più accettare, né richiedere certificati. 

Le amministrazioni che chiedono o accettano certificati dai cittadini violano i doveri d'ufficio.

Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati sono sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt.46 e 47 del DPR 445/2000. L’art.43, comma 1, del DPR 445/2000 come modificato dall’art.15, comma 1, lett. c) della Legge 183/2011 prevede che “le amministrazioni pubbliche ed i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazioni da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato”.



Si rammenta che i certificati redatti e sottoscritti da un pubblico ufficiale sono assoggettati all'imposta di Bollo, (art. 1 Allegato A DPR 642/72), salvo i casi di esenzioni contemplati dall'Allegato B DPR 642/72 (es. nel caso che venga richiesto per fini previdenziali, nell'interesse di persone non abbienti, ecc.), e che da 1° gennaio 2012 i certificati devono riportare, a pena di nullità, la frase: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

Il rilascio di certificati privi di questa frase costituisce violazione dei doveri d'ufficio.


Per quanto concerne i rapporti con il privato, in relazione alla normativa tutt’ora vigente, la richiesta dovrà essere corredata da marca da bollo da € 16.

I certificati potranno essere rilasciati in esenzione dall’imposta di bollo SOLO per i casi elencati nel DPR 642/72 Tabella Allegato B e previsti da altre norme speciali. 

L’iscritto richiedente il certificato, in questo caso, ha l’obbligo di citare l’uso e la norma che esenta dall’imposta di bollo che deve essere citata obbligatoriamente sul certificato rilasciato.


L’art.3 comma 1 della tariffa – Parte prima – Allegato A del DPR 642/72 e successive modificazioni ed integrazioni recante “Disciplina dell’imposta di bollo” prevede con riferimento agli enti pubblici che tutti gli atti inerenti alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili siano soggetti ad imposta di bollo di euro 16,00. 

A tal proposito il Ministero dell’Economia ha convenuto che tutte le istanze rivolte agli Ordini, volte ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo (domande di iscrizione, trasferimento, cancellazione, iscrizione a vari elenchi) o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili, necessitano di imposta di bollo. 

Si sottolinea che i certificati possono essere rilasciati in esenzione dall’imposta di bollo per i casi elencati nel DPR 642/72 o nei casi previsti da altre norme speciali. Il richiedente ha l’obbligo di citare all’Ordine a cui fa richiesta di certificazione, l’uso e la norma che esenta dall’imposta di bollo, che deve essere citata obbligatoriamente sul certificato rilasciato.


La richiesta dovrà essere trasmessa dal proprio indirizzo PEC all’indirizzo gorizia@cert.ordine-opi.it, unitamente alla copia del documento di riconoscimento.

Ai fini del rilascio di certificati è necessario stampare l’opportuno modulo di richiesta che andrà compilato in ogni sua parte e consegnato alla segreteria.

E' disponibile il servizio gratuito tramite PEC di invio dei certificati d’iscrizione all’albo professionale esenti da bollo. Non saranno prese in considerazione le richieste per gli usi per cui è prevista l’imposta di bollo.


Ricordiamo che i certificati di iscrizione all’Albo hanno validità sei mesi.


Si allega, per completezza, tabella della norma che indica i casi in cui vale il regime di esenzione totale all’imposta di bollo.