Gen.mi Colleghe e Colleghi,
vorremmo dare alcune specifiche sulla questione spinosa delle sospensioni per inadempienza all’obbligo vaccinale, previsto per Legge. In grassetto i passaggi salienti e nelle conclusioni la sintesi.
I passaggi salienti secondo l’art. 4 D.L. 01/04/2021 n. 44 convertito in L. n. 76 del 28/05/2021citano:
1. “Art. 4. Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario 1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano. 2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita.
2. Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmette l’elenco degli iscritti, con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede. Entro il medesimo termine i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali trasmettono l’elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano. Nota: i dati richiesti non sono dati sensibili. Ogni professionista è iscritto nell’albo nazionale e chiunque può leggerli.
3. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 4, l’azienda sanitaria locale di residenza invita l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione, l’omissione o il differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al primo periodo, l’azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l’interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all’obbligo di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l’azienda sanitaria locale invita l’interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale.
4. Decorsi i termini di cui al comma 5, l’azienda sanitaria locale competente accerta l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza. L’adozione dell’atto di accertamento da parte dell’azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. La sospensione di cui al comma 6, è comunicata immediatamente all’interessato dall’Ordine professionale di appartenenza.
5. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni — 4 — 1-4-2021 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 79 esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l’assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9, non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato. 9. La sospensione di cui al comma 6 mantiene efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
In sintesi: l’Ordine professionale quando riceve, da parte del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria di competenza, l’accertamento di inadempienza all’obbligo vaccinale, invia all’iscritto inadempiente una presa d’atto della sospensione dall’esercizio professionale se prevede lo svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. Lo inserisce nel suo fascicolo personale. Al termine, ricevuta altra comunicazione da parte del Dipartimento di Prevenzione, provvede alla chiusura della sospensione e lo comunica sempre e solo all’iscritto. Lo invia esclusivamente all’interessato e a nessun altro.Se l’Ordine professionale non applica la Legge, quale ente pubblico sussidiario dello Stato, incorre nel reato penale art. 38 Omissione di atti di ufficio.L’OPI di Gorizia, applica la Legge, ma interviene solo su invio dell’accertamento da parte del Dipartimento di Prevenzione.
È un momento difficile per tutti. Il diritto sacrosanto all’autodeterminazione cozza con la prescrizione del legislatore, ma la nostra deontologia ci guida in scienza e coscienza a vincere le paure, le indecisioni, i timori, per il bene della comunità. Noi abbiamo un indirizzo politico di comprensione e di vicinanza verso tutti, ma la Legge va applicata.L’applicazione della stessa avviene con la consulenza dell’avvocato dell’OPI di Gorizia avv. Bruno Massimo.
Per il Consiglio Direttivo
La PresidenteGloria Giuricin
Gorizia, 17 settembre 2021
Riportiamo inoltre in allegato una circolare del ministero della salute inerente gli adempimenti a cui sono tenuti gli ordini
In allegato ulteriore aggiornamento sullo stato attuale delle sospensioni per inadempimento